Tribunale Civile di Teramo
Ordinanza dell’11.12.1997
Il Presidente
del Tribunale di Teramo osserva:
la
legittimazione passiva del resistente, utente di "internet" e autore
delle inserzioni su un sito aperto a seguito di regolare contratto, è
innegabile. Si potrà discutere, semmai, della legittimazione anche del
"provider", comunque esclusa nel caso concreto dallo stesso contratto
ripassato tra il Pi... e il "provider", ma non sarà mai possibile
negare la responsabilità da illecito, quantomeno solidale, dell'utente, autore
delle inserzioni lesive.
Parimenti
infondata è l'eccezione di difetto di competenza, "rectius" di
giurisdizione, dovendosi osservare che la detta eccezione poggia sul luogo ove
si trovano le pagine dei siti e su quello di conclusione del contratto tra il
"provider" e il Pi..., per vero rilevante quest'ultimo esclusivamente
per i rapporti contrattuali e per l'eventuale inadempimento delle obbligazioni
contrattuali.
Infatti il
luogo dei siti e del contratto non può regolare un'attività complessa, che
consta di confezione e di divulgazione di notizie lesive di terzi, certamente
estranei a quel contratto, che le rende presenti, immediatamente, non solo nel
luogo in cui sono immagazzinate per contratto, ma in tutti i paesi collegati
attraverso la rete.
Dunque, in
applicazione di questo principio, che deriva da una regola generale, è
indiscutibile nel caso in esame la giurisdizione del giudice italiano, al di là
del luogo ove è stato aperto il sito o realizzata la connessione e
immagazzinata l'informazione.
La sostenuta
competenza del garante della "privacy", siccome prevista concorrente o
alternativa a quella dell’autorità giudiziaria, non può, poi, precludere la
domanda rivolta a quest'ultima. La pretesa competenza del garante per la
radiodiffusione e l'editoria va, invece, esclusa dal rilievo che il mezzo
"internet" non è omologabile nelle attribuzioni del citato garante.
Nel merito, è
stato obiettato che quanto divulgato rientrerebbe nel diritto di libera
manifestazione del proprio pensiero con lo specifico mezzo di diffusione. Di
contro, va affermato che, sulla condotta del Mo... e dei suoi funzionari, le
notizie o gli stralci di articoli o titoli di quotidiani così sapientemente
organizzati e accostati, anche per l'uso di accorgimenti grafici ed espositivi,
in uno con la parzialità, costituita dalla decisiva omissione della notizia
dell’emissione di tre decreti di archiviazione nel procedimento, esulano dal
diritto costituzionale citato o dal diritto di cronaca e vanno a costituire un
abuso di questo diritto, connotati come sono di arbitrarietà e parzialità
lesive del rispetto della persona e della verità stessa.
E' appena il
caso di soggiungere che l'abuso del diritto di cronaca è sanzionabile anche se
commesso con il mezzo "internet", poiché il mezzo non modifica
l'essenza del fatto, che mantiene il requisito dell'illiceità e rimane
sanzionabile alla stregua di tutte le condotte che comportino aggressione
all'onore, al decoro, alla reputazione mediante espressioni offensive,
denigrative, ovvero mediante sapienti accostamenti di titoli, immagini ed
espressioni, o addirittura anche mediante studiate e decisive omissioni.
Non si sottrae
ovviamente a questa giusta regola tutta la copiosa raccolta di notizie,
suggestivamente organizzata per sostenere l'assertiva che la banca ricorrente
(avvalendosi dei suoi funzionari) abbia operato una truffa ai danni del
resistente, ma contrastata da ben tre decreti di archiviazione (circostanza non
contestata), completamente trascurati nelle inserzioni inviate, sì da alterare
la verità e, quindi, da compromettere gravemente la reputazione della
ricorrente, con attività estesa oltre il territorio nazionale. Si è, perciò,
al di là del diritto di manifestare il proprio pensiero o di cronaca, scadendo
questa operazione in arbitrio, che si è tradotto in abuso di tali diritti, a
nulla valendo che sia pubblicata una richiesta di rinvio a giudizio, non
vietata.
Abuso del
resistente che ha leso, gravemente e irreparabilmente, la reputazione della
ricorrente che, riceve tutela penale, integrandosi il delitto di diffamazione,
la qualcosa, però, non preclude l’azione civile, e segnatamente il
provvedimento d'urgenza.
A riguardo, va
segnalato che la persistenza nel sito delle informazioni lesive costituisce
negazione del diritto della ricorrente a non vedersi aggredita nell’onore e
nella reputazione, diritti insopprimibili, sicché è corretto invocare la
tutela d'urgenza, realizzandosi un pregiudizio che ha il requisito
dell'irreparabilità , così come previsto dall’Art. 700 c.p.c., in cui è
insito il "periculum in mora"
In relazione
all'azione esperibile e dichiarata, va inibita l'ulteriore diffusione, sul sito
"internet" individuato nel ricorso, delle informazioni e notizie
lesive dell'onore e della reputazione della ricorrente, delle quali va disposta
la rimozione.
Per questi
motivi, dispone la rimozione, sul sito "internet" denominato: http://du...,
delle informazioni e notizie di cui al ricorso e allegate nel fascicolo della
ricorrente, inviate dal resistente, inibendone l'ulteriore diffusione.
Fissa per
l'inizio del giudizio di merito il termine dl giorni trenta.
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Dott. Giuseppe A. Cassano)