Tribunale di Roma
Prima Sezione
Ordinanza del 4 luglio 1998
Il Giudice Istruttore,
letti gli
atti, sciogliendo la riserva che precede, osserva:
In fatto
La ricorrente Ba..., premesso che in data 17 maggio 1998, Re... immetteva nella
rete Internet un messaggio di posta elettronica dal contenuto ritenuto
dall'attuale ricorrente lesivo del proprio onore, decoro e reputazione; che tale
messaggio era stato inviato ad un sito di discussione pubblica tra quelli di più
frequente accesso, gestito dalla società Pa... avente come responsabile Ce....
Tanto esposto in fatto, la ricorrente ha chiesto la rimozione immediata
dell'espressione "Fuggite dalla Ba..." dall'intervento immesso in
rete, la pubblicazione sullo stesso sito di una nota di rettifica del contenuto
del messaggio rimosso e/o la pubblicazione degli estremi del provvedimento
giudiziale, con cui ne era stata ordinata la rimozione, sottolineando in ordine
al fumus boni iuris la lesività per il proprio onore, reputazione e decoro del
messaggio immesso nella rete Internet da Re... ed in ordine al periculum in mora
l'irreparabilità del pregiudizio derivante dalla divulgazione su scala mondiale
di affermazioni infondate e dal protrarsi della loro permanenza e accessibilità
in rete.
Si è quindi proceduto ad instaurare il contraddittorio, avendo il giudice
istruttore ritenuto di non poter emettere inaudita altera parte come richiesto
dalla ricorrente, decreto di rimozione del messaggio telematico. Si sono
costituite le parti convenute. Re..., la Pa... e Ce..., chiedendo il rigetto del
ricorso.
Re... ha contestato l'esistenza dei presupposti del provvedimento d'urgenza,
rilevando in ordine al fumo boni iuris che il messaggio telematico in oggetto
non ha carattere diffamatorio, poichè contiene l'esposizione di fatti realmente
accaduti e che lo scopo dell'esistenza di gruppi privati di discussione su
Internet è quello di consentire lo scambio tra gli utenti di informazioni
relativamente a vicende effettivamente vissute, avvalendosi di un linguaggio
informale e libero; in ordine al periculo in mora che il messaggio, una volta
immesso nella rete, non può essere più recuperato e che comunque, la
diffusione non è avvenuta su canali pubblici. In merito alla richiesta di
pubblicazione di rettifica la difesa di Re... ha inoltre, rilevato come tale
diritto sia previsto dalla legge 47 del 1948 solo in riferimento alla carta
stampata, alla radio ed alla televisione, non agli strumenti informatici e come
comunque tale domanda esulerebbe dalle possibilità del Re... dovendo
indirizzarsi a chi consente l'accesso ad Internet.
Ce... ha
eccepito in via preliminare la carenza in proprio di legittimazione passiva, in
quanto egli è il legale rappresentante della Pa..., a cui è legato da rapporto
di rappresentanza organica.
Ce... e la Pa... hanno rilevato in ordine al fumo boni iuris l'inapplicabilità
dei criteri enucleati con riguardo al legittimo esercizio del diritto di cronaca
a messaggi di natura individuale non professionale ed occasionale qual è quello
in esame e l'impossibilità di ricollegare il sito di discussione pubblica ed in
particolare modo il suo contenuto e la responsabilità per quanto vi compare, ai
convenuti Pa... e Ce..., che non hanno nessun potere di vigilanza e controllo
sui messaggi immessi in rete. In ordine al pericolo in mora, ne è stata
rilevata l'infondatezza, poiché, secondo il programma di gestione adottato
dalla Pa..., ciascun messaggio è visibile solo per trenta giorni a decorrere
dalla data di immissione. E' stata eccepita, inoltre, l'inammissibilità della
richiesta di rettifica, dovendo essere la ricorrente a precisare la propria
posizione, in quanto il gruppo di discussione non ha alcun titolo per
intervenire in merito.
Il Giudice
Istruttore si è riservato di decidere all'esito della discussione e del
deposito di note illustrative da parte dei procuratori.
In diritto
Il convenuto
Re... in data 17 Maggio 1998 ha immesso in Internet un messaggio di posta
elettronica inviandolo ad un gruppo di discussione (c.d. newsgroup) con
indirizzo telematico "it.economia.analisi-tecn", ospitato dal
news-server Pa..., avente come responsabile, c.d. webmaster Ce....
I newsgroups o
aree di discussione consistono in una sorta di "bacheca" elettronica,
dove gli utenti che agiscono tramite elaboratori elettronici, possono leggere i
messaggi apposti da altri utenti e aggiungere i propri contributi. Si tratta di
numerosissime aree di discussione, articolate per argomenti, che si distinguono
in moderate e non, a seconda della presenza o meno della figura del c.d.
moderatore, che analizza i messaggi in arrivo e cancella gli interventi non in
linea per forma o contenuto con i requisiti essenziali del gruppo.
L'accesso ai
newsgroups è reso possibile dal c.d. news-server, che potrebbe essere definito
come un computer, collocato al centro della rete, che ospita le suddette aree di
discussione, ed a cui i singoli utenti possono accedere avvalendosi dei
programmi client di collegamento (ad es. Netscape) installati sui propri
terminali.
I newsgroups
che consentono lo scambio in rete di informazioni ed opinioni su temi specifici
tra i soggetti interessati, possono essere creati da ogni utente Internet e
fanno capo di solito ad una pluralità di elaboratori che conservano tutti una
copia del messaggio inviato ed utilizzano particolari procedimenti per
sincronizzare i dati immessi, in modo che qualsiasi news-server, che ospita
quell'area di discussione destinataria dell'intervento, possano essere
consultati i messaggi di più recente inserimento. Il news-server non è
pertanto titolare di un sito, cioè di uno spazio nella rete, ma mette a
disposizione degli utenti Internet uno spazio "virtuale" deputato ad
ospitare i messaggi di coloro che vogliano contribuire alla discussione di
specifiche tematiche.
Tutto ciò
premesso, occorre preliminarmente esaminare la posizione di Ce..., convenuto in
proprio quale webmaster, preposto alla supervisione dei messaggi immessi in
rete. Si rileva il difetto di legittimazione passiva in proprio di Ce..., che
non può essere chiamato a rispondere in proprio per le attività svolte nella
sua qualità di organo responsabile del news-server Pa...
Neppure la Pa... è da ritenersi legittimata passiva dal presente ricorso, in
quanto il news-server si limita a mettere a disposizione degli utenti lo spazio
"virtuale" dell'area di discussione e nel caso di specie, trattandosi
di un newsgroup non moderato, non ha alcun potere di controllo e vigilanza sugli
interventi che vi vengono inseriti.
Sul fumo boni
iuris
Il messaggio a
firma Re... immesso nel predetto gruppo di discussione non ha carattere lesivo
per l'onore, il decoro e la reputazione della ricorrente Ba...
Si osserva che
nel caso che ci occupa l'intervento del convenuto presenta toni espositivi
piuttosto forti, i quali sono da ricollegarsi all'amarezza ed all'umanamente
comprensibile malumore derivati dalle vicende finanziarie sfavorevoli
verificatesi in suo danno.
Quanto alla
valenza lesiva attribuita dalla ricorrente all'espressione "Fuggite dalla
Ba...", si rileva che tali segni linguistici certamente di carattere
critico, non integrano affermazioni diffamatorie, ma sono espressione di marcato
dissenso con la condotta tenuta dall'ente creditizio. Diverso valore si sarebbe
dovuto attribuire alla suddetta espressione qualora l'autore non fosse stato un
privato cittadino, ma altro istituto di credito, versandosi in quella eventualità
in un'ipotesi di concorrenza sleale.
Si rileva,
inoltre, che il messaggio inviato da un soggetto nella sua qualità di privato
cittadino, come nel caso che ci occupa, non può essere qualificato, ai fini
della sua eventuale valenza scriminante della diffamazione, come esercizio del
diritto di cronaca giornalistica non essendo possibile rintracciare i necessari
estremi del carattere giornalistico dell'attività svolta e dell'intento
lucrativo proprio di ogni attività professionale. Ed ancora il messaggio in
oggetto si caratterizza non tanto per la narrazione di fatti accaduti (profilo
prevalente nel campo del diritto di cronaca), quanto per la formulazione di
giudizi personali da parte del Re... sugli eventi verificatesi e pertanto deve
essere considerato manifestazione del diritto di critica, di cui all'art.21
della Costituzione.
A questo punto
deve verificarsi se Re... abbia esercitato il suddetto diritto nei limiti di
legittimità individuati dalla giurisprudenza prevalente. Per orientamento
costante (Cass.93/9109 in Foro Italiano, 1994 L 2217 Cass. 20.1.84 Saviane,
Cass.24.4.85 Zanelli) si ritiene che il diritto di critica consiste
nell'espressione di un dissenso motivato, cioè nell'affermazione di fatti non
apodittica ma supportata da appigli concreti. Pertanto chi voglia esprimere un
giudizio sfavorevole sull'operato di un altro soggetto dovrà spiegarne le
motivazioni e fornire dei dati obiettivi.
La critica
consiste in un'interpretazione soggettiva di fatti e comportamenti che per sua
natura non può essere imparziale, ma che comunque deve, sia pure nell'ambito di
forme aspre, essere espressa in modo corretto e civile. Se ne desume pertanto
che non è critica ovvero manifestazione di dissenso motivato ogni apprezzamento
negativo indotto da mera animosità personale ed espresso in forma esuberante.
Il diritto di critica è inoltre legittimamente esercitato se, alla continenza
delle espressioni usate, si accompagnano l'interesse pubblico alla conoscenza
delle affermazioni e la verità, anche solo putativa dei fatti narrati.
In
giurisprudenza inoltre si è osservato che talvolta la critica si pone con toni
sensibilmente accesi con punte fortemente polemiche, soprattutto quando si
tratta di materie particolarmente sentite e che la legittimità di siffatti
interventi è subordinata al rispetto del limite della continenza formale e
sostanziale, consistente il primo nella correttezza della forma espositiva
adoperata ed il secondo nella proporzione tra il contenuto, la portata della
critica e lo scopo informativo che si persegue.
Applicando
tali principi al caso che ci occupa si rileva che l'intervento del Re... è
connotato certamente da toni forti ed aspri (si parla ad es. di decisioni che
hanno generato "scompiglio, sconcerto, emorragie di clienti e promotori e
naturalmente perdite finanziarie per alcuni investitori" di
"disorganizzazione ed incuranza" della ricorrente), ma la forma
espositiva non ha carattere volgare ed offensivo. Per quanto attiene al
contenuto del messaggio, si rileva il carattere di interesse pubblico
dell'argomento trattato, forme di investimento finanziario, e la continenza
sostanziale dell'intervento, poichè il Re... non è andato al di là di quanto
necessario per l'affermazione delle proprie opinioni. Si tratta nella specie di
espressione di dissenso motivato, in quanto sia pure con toni aspri e polemici,
Re... basa la manifestazione del proprio pensiero su fatti e dati che alla luce
del testo del contratto allegato agli atti possono essere considerati veri o
quanto meno putativamente tali.
Si ritiene pertanto che nel caso che ci occupa Re... abbia legittimamente
esercitato con il messaggio de quo il diritto di critica riconosciuto dalla
carta costituzionale all'art.21 e che pertanto la ricorrente Ba... non abbia
subito alcuna lesione al proprio onore, dignità e reputazione di istituto di
credito.
Sul periculo
in mora
In ordine al
profilo del periculi in mora, si osserva che questo non sussiste, non avendo
prodotto il messaggio del Re... alcun danno irreparabile per la Ba.... Il
predetto intervento peraltro, rimane visibile nel newsgroup per un periodo di
tempo circoscritto trenta giorni dalla data di immissione, a fronte della
prassi, in tal senso adottata dal server Pa.... Sussistono eque ragioni per
compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
rigetta il
ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla Ba... nei confronti di Re..., Pa...,
Ce....
Spese
compensate. Si comunichi alle parti.
Roma 4.7.1998