Tribunale
di Torino, Sezione V Pen. composizione monocratica,
Sentenza del 30 marzo 2001
TRIBUNALE
ORDINARIO DI TORINO
QUINTA SEZIONE PENALE
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torino, Quinta
Sezione Penale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Bertinetti alla udienza del 17.2.2001 ha pronunziato e pubblicato mediante
lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nei confronti di
1. B. P. (OMISSIS)
2. C. A (OMISSIS)
3. L. F. (OMISSIS)
4. N. G. (OMISSIS)
- tutti liberi presenti -
IMPUTATI
B.
A) reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p., art. 171 bis
L. 633/41, in relazione all'art. 11 L. 422/93, perché, con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, a fini di lucro, importava, vendeva
e deteneva a scopo commerciale, mezzi che consentono o facilitano la rimozione
arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione delle
trasmissioni televisive in forma codificata, via cavo o via satellite; in
particolare:
1) software e codici per la programmazione delle "cards" pirata
indicate nel capo G);
2) n. 14 PIC card a 2 microcontrollori PIC 16C84 Microchip;
3) n. 5 PIC card a 2 microcontrollori PIC 16C84 Microchip a montaggio
superficiale;
4) n. 7 PIC card ad 1 microcontrollore PIC 16C84 Microchip;
5) n. 3 PIC card ad 1 microcontrollore PIC 16C84 Microchip a montaggio
superficiale;
6) n.1 battery card tipo BPSC Euro con processore Dallas;
7) n. 1 PIC card ad 1 microcontrollore PIC 16C57 Microchip;
8) n. 1-battery card tipo CARD MATE 3 con processore Dallas;
9) n. 4 SELF CARD ver. 2.0.;
10) n. 2 Wafer card;
11) n.1 Red Hot Pic card;
12) n. 2 interfacce SEASON
13) n.1 decoder SI S
14) n. 2 floppy disk contenenti:
- software per la programmazione dei PIC 16C84 necessari alla realizzazione
della smart card pirata;
- codici per il funzionamento delle smart card con î sistemi D2-MAC e
VIDEOCRYPT 2
- programmi per la decriptazione dei canali codificati in D2-MAC;
- programmi per la decriptazione dei canali codificati in videocrypt 1
15) n.1 PIC CARD indicata nel capo S).
Accertato in Torino, nell'ottobre/novembre 1996, in data prossima al 25/11/97 ed
al 10/5/98.
B) reato di cui agli arti. 81
cpv., 615 quater c.p., perché, con più azioni esecutive dì un medesimo
disegno criminoso, al fine di procurarsi un profitto, abusivamente si procurava
gli elementi hardware e software di cui al capo A, nn. 2) a 14), e consegnava a
L. F. gli elementi di cui al capo A), n. 1), ed a P. F. gli elementi di cui al
capo A), n. 15, tutti mezzi idonei all'accesso alle trasmissioni televisive in
forma codificata, sistemi telematici protetti da misure di sicurezza. Accertato
in Torino. nell'ottobre/novembre 1996, in data prossima al 25/11/97 ed al
10/5/98.
C) del reato di cui agli artt. 81
cpv., 617 quinquies c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, mediante gli strumenti indicati nel capo A), nn. 2 - 14, e,
pertanto, fuori da casi consentiti dalla legge, installava apparecchiature atte
ad intercettare le comunicazioni relative al sistema telematico delle
trasmissioni televisive in forma codificata.
Accertato in Torino nell'ottobre/novembre 1996, in data prossima al 25/11/97 ed
al 10/5/98.
C.
D) reato di cui all'art. 171 bis L. 633/41, in
relazione all'art. 11 L. 422/93, perché, a fini di lucro, importava e deteneva
a scopo commerciale, mezzi che consentono o facilitano a rimozione arbitraria o
l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione delle trasmissioni
televisive in forma codificata, via cavo o via satellite; in particolare:
- n. 1 PIC card a 2 microcontrollori PIC 16C84 Microchip a montaggio
superficiale;
- n. 4 PIC card ad 1 microcontrollore PIC 16C84 Microchip;
- n. 4 PIC card ad 1 microcontrollore PIC 16C84 Mícrochip a montaggio
superficiale;
- n. 2 battery card tipo BPSC Euro con processore Dallas;
- n. 8 Wafer card
In Torino l'11.12.97
E) reato di cui all'art. 615
quater c.p., perché, al fine di procurarsi un profitto, abusivamente si
procurava gli elementi hardware e software di cui al capo D), mezzi idonei
all'accesso alle trasmissioni televisive in forma codificata, sistemi telematici
protetti da misure di sicurezza.
Accertato in Torino l'11.12.97
F) reato di cui all'art. 617
quinquies c.p. perché, mediante gli strumenti indicati nel capo D) e, pertanto,
fuori dai casi consentiti dalla legge, installava apparecchiature atte ad
intercettare le comunicazioni relative al sistema telematico delle trasmissioni
televisive in forma codificata.
Accertato in Torino l'11.12.97
L.
G) reato di cui all'art. 648 c.p., perché, al fine di
trarre profitto e conoscendone la provenienza delittuosa, acquistava e riceveva
da B. P., software e codici per la programmazione delle "cards"
pirata, mezzi idonei all'accesso a sistemi telematici protetti da misure di
sicurezza, ed in particolare alle trasmissioni televisive in forma codificata,
nonché mezzi che consentono o facilitano la rimozione arbitraria e l'elusione
funzionale dei dispositivi applicati a protezione delle trasmissioni televisive,
in forma codificata, provento dei delitti di cui agli artt. 171 bis L. 633/41,
in relazione all'art. 11 L. 422/93, e 615 quater c.p.
In Torino nell'ottobre e novembre 1996.
H) reato di cui all'art. 171 bis
L. 633/41, in relazione all'art. 11 L. 422/93, perché, a fini di lucro,
distribuiva e deteneva a scopo commerciale, mezzi che consentono o facilitano la
rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a
protezione delle trasmissioni televisive in forma codificata, via cavo o via
satellite; in particolare:
1) n. 16 Wafer Cards;
2) programmatore per card ISO 7816;
3) programmatore per Pic Cards e Wafer Cards;
4) n. 7 programmatori per Pic Cards;
5) n. i decoder analogico per decodifica sistema Sjster
6) floppy disk identificato con l'etichetta "Telecomms Sorgenti"
contenente codici software per programmare i sistemi di decodifica dei canali
satellitari;
7) floppy disk contenente software per la programmazione dei microprocessori PIC
e codici per decifrare segnali televisivi satellitari criptati, in particolare
codici per la decifratura in standard EUROCRYP.
Accertato in Bollengo e Palazzo C.se il 27.6.98.
I) reato di cui all'art. 615
quater c.p., perché, al fine di procurarsi un profitto, abusivamente si
procurava gli apparecchi di cui al capo H), mezzi idonei all'accesso alle
trasmissioni televisive in forma codificata, sistemi telematici protetti da
misure di sicurezza.
Accertato in Bollengo e Palazzo C.se il 27.6.98
L) reato di cui all'art. 617
quinquies c.p., perché, mediante gli strumenti indicati nel capo H), e,
pertanto, fuori da casi consentiti dalla legge, installava apparecchiature atte
ad intercettare le comunicazioni relative al sistema telematico delle
trasmissioni televisive in forma codificata.
Accertato in Bollengo e Palazzo C.se il 27.6.98.
(OMISSIS)
N.
P) reato di cui all'art. 171 bis L. 633/41 n relazione
all'art. 11 L. 422/9, perché, a fini di lucro, importava e deteneva a scopo
commerciale mezzi che consentono o facilitano la rimozione arbitraria o l'elusione
funzionale dei dispositivi applicati a protezione delle trasmissioni televisive
in forma codificata, via cavo o via satellite; in particolare:
- n. 1 PIC card a 2 microcontrollori PIC 16C84 Microchip a montaggio
superficiale;
- n. 17 PIC card ad 1 microcontrollore PIC 16C84 Microchip;
- n. 2 PIC card ad 1 microcontrollore PIC 16C84 Microchip a montaggio
superficiale;
- n. 3 card denominate "Roby card" con processore Intel 85C31 e
memoria Eprom;
- n. 2 Wafer card;
In Torino l'11.12.97
Q) reato di cui all'ara. 615
quater c.p., perché, al fine di procurarsi un profitto, abusivamente si
procurava gli elementi hardware e software di cui al capo P), mezzi idonei
all'accesso alle trasmissioni televisive in forma codificata, sistemi telematici
protetti da misure di sicurezza.
Accertato in Torino l'11.12.97
R) reato di cui all'art 617
quinquies c.p. perché mediante gli strumenti indicati nel capo P) e, pertanto,
fuori da casi consentiti dalla legge, installava apparecchiature atte ad
intercettare le comunicazioni relative al sistema telematico delle trasmissioni
televisive in forma codificata.
Accertato in Torino, l'11/12/97
Con l'intervento del Pubblico
Ministero dott. Calice e degli avv.ti MAIONCHI, MODA (anche in rappresentanza
del codifensore avv. SPINELLI), FIORE e CASTELLINO (anche in rappresentanza del
codifensore PELLERINO).
Le parti hanno concluso come segue:
P.M.: assolversi gli imputati da tutti i reati loro ascritti perché il
fatto non è previsto dalla legge come reato
DIFESA L. e DIFESA B.: si associano alle richieste del P.M.
DIFESA C.: assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste; in
subordine accogliersi la richiesta del P.M. irrogando la sanzione amministrativa
prevista dal D.Lgs. 373/2000 nell'entità minima prevista.
DIFESA N.: assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste, in
subordine perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Le attuali contestazioni
riguardano tutte l'acquisizione, la detenzione e l'installazione, da parte degli
imputati, di apparecchiature e strumenti idonei ad eludere i sistemi di
protezione alle trasmissioni televisive in forma codificata.
Il D. Lgs. 15.11.2000 n. 373, di attuazione della Direttiva 98/84/CE sulla
tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso
condizionato, ha di fatto depenalizzato le condotte contestate, sottoponendole a
sanzione amministrativa. Ed, invero:
- l'art. 6 del decreto legislativo citato punisce con sanzione amministrativa
"chiunque pone in essere una delle attività illecite di cui all'art. 4";
- l'art. 4 dello stesso decreto legislativo comprende, tra le attività illecite
ivi elencate, l'importazione, la distribuzione, la vendita, ovvero il
possesso a fini commerciali (comma 1 lett. a), nonché l'installazione
(comma 1 detto b) "di dispositivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera g)";
- l'art. 1, comma 1, lettera g) consegna la definizione di "dispositivo
illecito", espressione con la quale si intende ogni "apparecchiatura
o programma per elaboratori elettronici concepiti o adattati alfine di rendere
possibile l'accesso ad un servizio protetto in forma intelligibile senza
l'autorizzazione del fornitore del servizio";
- l'art. 1, comma 1, lettera a) comprende nella nozione di "servizio
protetto", sia il "servizio ad accesso condizionato",
sia il "servizio di accesso condizionato", laddove nei servizi
ad accesso condizionato sono comprese le "trasmissioni televisive, cioè
le trasmissioni via cavo o via radio anche via satellite di programmi televisivi
destinati al pubblico" (art. 1, comma 1, lettera b) n. l};
- i dispositivi di cui trattano i capi di imputazione, in quanto idonei ad
eludere i sistemi di protezione alle trasmissioni televisive criptate ed a
consentire, quindi, l'accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto
senza l'autorizzazione del fornitore, rientrano nella definizione dei
dispositivi illeciti di cui all'art. 1, comma 1, lett. g) D. Lgs. 373/00,
vietati dall'art. 4 e sanzionati amministrativamente dall'art. 6 stesso decreto.
Si impone, a questo punto, l'accoglimento della richiesta del P.M. di
assoluzione di tutti gli imputati perché, a norma dell'art. 2 comma 2 c.p.,
nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non
costituisce reato ed essendo del tutto irrilevante, ai fini che qui interessano,
la circostanza che la L. 18.8.00 n. 248, entrata in vigore meno di tre mesi
prima della pubblicazione del D. Lgs. 373/00, introducendo l'art. 171 octies L.
22.4.1941 n. 633, abbia offerto un segnale di maggior severità nella
considerazione delle condotte dirette alla abusiva rimozione di sistemi dì
protezione, prevedendo specificamente come delitto e sanzionano con pena
congiunta la detenzione e l'installazione di "di apparati o parti di
apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso"
condizionato effettuate visi etere, via satellite, via cavo, in forma sia
analogica sia digitale".
Né può essere accolta la richiesta avanzata da alcuni difensori di assoluzione
degli imputati perché il fatto non sussisté.
Sul punto si osserva che, per quanto l'art. 129 c.p.p. non regoli espressamente
il concorso processuale tra varie formule di assoluzione nel merito, allorché
ricorra tale caso occorre adottare la formula più liberatoria, per il principio
generale del favor rei, che trova manifesta applicazione nel secondo
comma dell'art. 129 c.p.p. Va tuttavia rilevato che, come insegna la
giurisprudenza della Suprema Corte, "tutta la tematica del concorso
processuale di formule di proscioglimento per sua stessa natura presuppone la
equivalenza probatoria fra le stesse formule, ovverosia la eguale possibilità
degli esiti processuali, giacché il problema del concorso tra le formule non si
porrebbe nemmeno se una fosse stila dall'evidenza probatoria e l'altra non fosse
assistita dalla stessa evidenza". Di conseguenza "quando il fatto non
è più previsto dalla legge come reato, sia in seguito a pura e semplice abolitio
criminis, sia in seguito alla trasformazione dell'illecito penale in
illecito amministrativo, il giudice è tenuto a verificare se allo stato degli
atti non risulti già evidente che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo
ha commesso o che il fatto non costituisce reato" (così Cass., Sez. III,
28.2.1998 n. 2640, Brandimarte; e Cass., Sez. III,
6.10.1993 n. 9096, Steinhauslin).
Nell'attuale processo l'attività istruttoria
dibattimentale si è limitata all'acquisizione della consulenza tecnica del P.M.
e della documentazione prodotta dalle parti ed all'esame dell'ispettore di P.G.
Todesco Gianfranco, che ha seguito gran parte delle indagini. Da nessuna di
queste risultanze processuali emerge con evidenza l'insussistenza dei fatti
contestati, non essendo certo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione che
parte dei dispositivi in contestazione sono stati acquistati con regolare
fattura, o che alcune riviste specializzate contengono inserti pubblicitari di
cards programmabili analoghe a quelle in sequestro e del relativo programmatore.
Per altro verso, deve ritenersi che le condotte contestate agli imputati siano
riconducibili ai delitti contestati, posto che:
- il materiale sequestrato (o almeno parte di esso) è utilizzabile per la
decripatazione di canali televisivi protetti trasmessi via satellite (come si
evince dalla perizia e dalla consulenza tecnica agli atti);
- anche prima della modica apportata dalla legge 248/00 le trasmissioni in forma
codificata, effettuate a mezzo di impianti di diffusione via cavo o via
satellite, erano in ogni caso protette ai sensi dell'art. 171 bis L. 22.4.1941
n. 633, a norma dell'art. 11 D.L. 27.8.1993 n. 323, convertito con modificazioni
in L. 27.10.1993 n. 422;
- i segnali delle trasmissioni televisive di cui trattasi sono inviate con una
procedura di tipo informatico, attraverso elaboratori di dati provvisti di
software appositamente predisposti che codificano e decodificano il segnale
utilizzando particolari chiavi dì lettura (algoritmi o codici) e atte sotto
collegati tra loro per consentire la ricezione in forma intelligibile. E' quindi
plausibile che il complesso delle trasmissioni televisive di cui qui si tratta
costituisca un sistema telematico, come sostenuto dall'accusa e dai suoi
consulenti, e come autorevolmente ha confermato, nell'ambito dì questo stesso
procedimento, la Corte dì Cassazione (Sez. V, C.C. 2.7.1998 n. 4389), che ha
respinto il ricorso presentato sul punto dal difensore dell'imputato N.,
confermando nella sostanza il decreto di sequestro del materiale oggetto della
contestazione.
Nella fattispecie la condotta
degli imputati si è esaurita prima della entrata in vigore della norma
depenalizzante, sicché deve escludersi non solo l'applicabilità della sanzione
penale, ma anche di quella amministrativa. Invero, a norma dell'art. 1 L. 689/81
"nessuno può essere assoggettato ad una sanzione amministrativa se non
in forza di una legge che sia entrata, in vigore prima della commissione della
violazione". Si tratta di una disposizione avente carattere generale,
che deve necessariamente trovare applicazione in mancanza di una disposizione
transitoria, analoga a quella di cui all'art. 41 L. 689/81, la cui operatività
è limitata agli illeciti depenalizzati con la legge stessa (v. Cass., S.U.,
27.6.1994 n. 7394, Mazza).
P.Q.M.
Visto l'art. 530 c.p.p. assolve
gli imputati perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Torino, 17.2.2001
Il Giudice
Felicita Bertinetti
Depositata in Cancelleria il
30/3/01