Tribunale civile di Roma Sez. feriale

Ordinanza del 1 agosto 2001

Il GD

Letto il ricorso' ex art.700 c.p.c. proposto, ante causam, in data 17/7/2001, da I.I. in danno della XXX spa, al fine di ottenere l'ordine di immediato ripristino del servizio c.d. "Verde ADSL", avente ad oggetto l'accesso veloce alla Rete Internet tramite linea ADSL, illegittimamente disabilitato dalla fornitrice resistente, il 28/5/2001, con pregiudizio irreparabile per esso ricorrente, privato di uno strumento lavorativo indispensabile per la propria attività lavorativa di consulente per la sicurezza informatica, a causa di un suo asserito illegittimo comportamento consistito (lettera XXX spa del 12/6/2001, all.1 atti ricorrente) "nell'effettuare, senza autorizzazione alcuna da parte di XXX spa, attività di Port-scan sui macchinari della stessa, violando in questo modo la riservatezza del ...sistema informatico";

rilevato che, a sostegno dell'istanza cautelare, sotto il profilo del fumus boni iuris, il ricorrente invoca essenzialmente la piena legittimità della attività dallo stesso svolta di Port-scan o Portscanning, che è un'azione diretta soltanto, nell'ambito della "navigazione" nella Rete Internet, a verificare "quali servizi (o porte) siano attivi", tra quelli messi a disposizione dalla Rete Internet, durante la connessione (per es. il servizio WEB-World Wide Web, di consultazione di una serie di pagine contenenti testi, immagini, suoni, etc-, o il servizio POP3, di posta elettronica), su di un determinato sistema informatico (dotato di server, vale a dire di un sistema di gestione di più computer collegati in rete), attraverso appunto una "scansione delle porte di comunicazione attive" in quel momento, per una finalità meramente conoscitiva (occupandosi egli appunto di sicurezza informatica) e non intrusiva o fonte di danno per la sicurezza del sistema sul quale viene compiuta, essendo oltretutto il programma utilizzato da esso Iacarelli di tipo soft, inidoneo ad entrare in sistemi operativi senza permesso o se protetti;

letta la memoria difensiva depositata dalla resistente XXX spa, costituitasi all'udienza del 31/7/2001, con la quale essa ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo, in via pregiudiziale, la nullità e/o inammissibilità del ricorso, in conseguenza della mancata indicazione del giudizio di merito, e, nel merito, l'insussistenza del fumus e del periculum;

rilevato che, alla predetta udienza, il ricorrente I. ha chiarito (costituendo, ad avviso di questo giudice, l'omissione dell'indicazione, in sede di ricorso cautelare ante causam, dell'azione di merito instauranda, cui la cautela richiesta è strumentale, una nullità sanabile, in forza dell'applicazione analogica degli arti.162 e 164, commi 4° e 5°, c.p.c.) quanto già indicato in ricorso in ordine al giudizio di merito futuro ("per la declaratoria del proprio diritto ed il risarcimento dei danni") e specificato che egli intende promuovere "un'azione di risarcimento dei danni derivanti dai fatti illeciti di XXX spa consistiti nell'interruzione del servizio";

Sentite le parti, nonché l'informatore XXX YYY, dirigente di XXX spa, ed esaminata la documentazione in atti;

ritenuto che la misura cautelare è astrattamente ammissibile, invocando lo l. un provvedimento di urgenza ex art.700 c.p.c. a tutela del proprio diritto alla prestazione del servizio "Verde ADSL convenuta con la XXX spa, in ambito contrattuale, e lamentando lo stesso che l'interruzione della suddetta prestazione è fonte per lui di un pregiudizio irreparabile in quanto direttamente il suo diritto soggettivo allo svolgimento, "con la necessaria pienezza", del proprio lavoro;

ritenuto che, nel merito, il ricorso va tuttavia respinto per difetto dei requisiti di legge, del periculum e del fumus;

ritenuto che, invero, quanto al pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile, ricollegabile eziologicamente alla lamentata condotta arbitraria di XXX spa, da un lato, non è consentito l'accesso alla tutela d'urgenza, quando il ricorrente ha deliberatamente provocato la reazione della controparte, causa del pregiudizio irreparabile, per avere violato specifiche pattuizioni contrattuali (vedasi, nella specie, la clausola n. 7 delle condizioni generali di contratto Verde ADSL, trasmesse da XXX spa allo I., al momento della conclusione del contratto, ove, tra gli obblighi del cliente, vi è quello di non fare un uso improprio del servizio, fonte di danni o turbative a terzi), apparendo così il paventato pregiudizio privo dei connotati dell'inevitabilità, e, dall'altro lato, XXX spa, nell'attuale sistema di piena concorrenza, non ha certo il monopolio della somministrazione dei servizi di cui l'utente lamenta l'interruzione, ragione per cui egli potrebbe rivolgersi ad altre imprese presenti sul mercato, fornitrici di analoghi servizi;

ritenuto poi, sotto il profilo del fumus, che la piena liceità, nell'ambito civilistico che qui interessa (essendo utile comunque evidenziare che la L. 547/1993 ha introdotto anche nel nostro ordinamento, il delitto di "introduzione abusiva" o di "trattenimento contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo" in sistemi informatici o telematici "protetti da misure di sicurezza", art.615 ter c.p., norma posta a tutela del c.d. domicilio informatico, inteso quale "spazio ideale e fisico, di pertinenza della persona, al quale estendere la tutela della riservatezza della sfera individuale ... quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso ... ed indipendentemente dallo scopo che si propone l'autore dell'abuso", C.P. 4/9/1999, F.I., 2000, 133) della condotta del ricorrente di svolgimento dell'attività di Port-scanning, consistente in "una serie programmata di tentativi di accesso diretti ad evidenziare, in base alle risposte fornite dallo stesso sistema attaccato, le caratteristiche tecniche del medesimo", al fine di acquisire gli elementi per una successiva intrusione o esclusivamente di conoscere le caratteristiche dell'altrui sistema o server, adibito all'erogazione di determinati servizi in rete, è stata smentita dalla documentazione fornita dalla ,resistente (all. 4 inerente i ripetuti tentativi di accesso, in catena, effettuati dallo Iacarelli, nello stesso giorno, al server di un cliente XXX spa,  che era dotato di un programma "anti-intrusione", in grado cioè di rilevare "i contatti non richiesti", con apposita funzione di "allarme", e di digitare automaticamente un tabulato di registrazione, c.d. log-file) e dall'audizione del XXX YYY, responsabile dell'area che gestisce gli abusi commessi da clienti XXX spa su Internet, il quale ha confermato che comunque `'una serie ripetuta di scansioni provoca un impegno di risorse e attaccato e quindi un indebolimento operativo da cui consegue un malfunzionamento, che andare dalla sola lentezza di risposta al blocco del sistema attaccato", con evidente turbativa del servizio offerto da XXX spa, e che, dal marzo 2001 al maggio 2001, prima della sospensione del servizio di connettività ADSL allo I., vi erano state, a causa delle ripetute scansioni a catena effettuate da quest'ultimo, diverse lamentele, da parte di clienti XXX spa;

ritenuto che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

PQM

Respinge il ricorso ex art.700 c.p.c. proposto, ante causam, in data 17/7/2001, da I. I., in danno della XXX spa, in persona del legale rappresentante p.t., nel contraddittorio delle parti e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore della resistente... omissis

Si comunichi

Roma, 1/8/2001    Il G.D.