Tribunale civile di Roma Sez. feriale
Ordinanza del 1 agosto 2001
Il
GD
Letto
il ricorso' ex art.700 c.p.c. proposto, ante causam, in data 17/7/2001, da I.I.
in danno della XXX spa, al fine di ottenere l'ordine di immediato ripristino del
servizio c.d. "Verde ADSL", avente ad oggetto l'accesso veloce alla
Rete Internet tramite linea ADSL, illegittimamente disabilitato dalla fornitrice
resistente, il 28/5/2001, con pregiudizio irreparabile per esso ricorrente,
privato di uno strumento lavorativo indispensabile per la propria attività
lavorativa di consulente per la sicurezza informatica, a causa di un suo
asserito illegittimo comportamento consistito (lettera XXX spa del 12/6/2001,
all.1 atti ricorrente) "nell'effettuare, senza autorizzazione alcuna da
parte di XXX spa, attività di Port-scan sui macchinari della stessa, violando
in questo modo la riservatezza del ...sistema informatico";
rilevato
che, a sostegno dell'istanza cautelare, sotto il profilo del fumus boni iuris,
il ricorrente invoca essenzialmente la piena legittimità della attività dallo
stesso svolta di Port-scan o Portscanning, che è un'azione diretta soltanto,
nell'ambito della "navigazione" nella Rete Internet, a verificare
"quali servizi (o porte) siano attivi", tra quelli messi a
disposizione dalla Rete Internet, durante la connessione (per es. il servizio
WEB-World Wide Web, di consultazione di una serie di pagine contenenti testi,
immagini, suoni, etc-, o il servizio POP3, di posta elettronica), su di un
determinato sistema informatico (dotato di server, vale a dire di un sistema di
gestione di più computer collegati in rete), attraverso appunto una
"scansione delle porte di comunicazione attive" in quel momento, per
una finalità meramente conoscitiva (occupandosi egli appunto di sicurezza
informatica) e non intrusiva o fonte di danno per la sicurezza del sistema sul
quale viene compiuta, essendo oltretutto il programma utilizzato da esso
Iacarelli di tipo soft, inidoneo ad entrare in sistemi operativi senza permesso
o se protetti;
letta
la memoria difensiva depositata dalla resistente XXX spa, costituitasi
all'udienza del 31/7/2001, con la quale essa ha chiesto il rigetto del ricorso,
eccependo, in via pregiudiziale, la nullità e/o inammissibilità del ricorso,
in conseguenza della mancata indicazione del giudizio di merito, e, nel merito,
l'insussistenza del fumus e del periculum;
rilevato
che, alla predetta udienza, il ricorrente I. ha chiarito (costituendo, ad avviso
di questo giudice, l'omissione dell'indicazione, in sede di ricorso cautelare
ante causam, dell'azione di merito instauranda, cui la cautela richiesta è
strumentale, una nullità sanabile, in forza dell'applicazione analogica degli
arti.162 e 164, commi 4° e 5°, c.p.c.) quanto già indicato in ricorso in
ordine al giudizio di merito futuro ("per la declaratoria del proprio
diritto ed il risarcimento dei danni") e specificato che egli intende
promuovere "un'azione di risarcimento dei danni derivanti dai fatti
illeciti di XXX spa consistiti nell'interruzione del servizio";
Sentite
le parti, nonché l'informatore XXX YYY, dirigente di XXX spa, ed esaminata la
documentazione in atti;
ritenuto
che la misura cautelare è astrattamente ammissibile, invocando lo l. un
provvedimento di urgenza ex art.700 c.p.c. a tutela del proprio diritto alla
prestazione del servizio "Verde ADSL convenuta con la XXX spa, in ambito
contrattuale, e lamentando lo stesso che l'interruzione della suddetta
prestazione è fonte per lui di un pregiudizio irreparabile in quanto
direttamente il suo diritto soggettivo allo svolgimento, "con la necessaria
pienezza", del proprio lavoro;
ritenuto
che, nel merito, il ricorso va tuttavia respinto per difetto dei requisiti di
legge, del periculum e del fumus;
ritenuto
che, invero, quanto al pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile,
ricollegabile eziologicamente alla lamentata condotta arbitraria di XXX spa, da
un lato, non è consentito l'accesso alla tutela d'urgenza, quando il ricorrente
ha deliberatamente provocato la reazione della controparte, causa del
pregiudizio irreparabile, per avere violato specifiche pattuizioni contrattuali
(vedasi, nella specie, la clausola n. 7 delle condizioni generali di contratto
Verde ADSL, trasmesse da XXX spa allo I., al momento della conclusione del
contratto, ove, tra gli obblighi del cliente, vi è quello di non fare un uso
improprio del servizio, fonte di danni o turbative a terzi), apparendo così il
paventato pregiudizio privo dei connotati dell'inevitabilità, e, dall'altro
lato, XXX spa, nell'attuale sistema di piena concorrenza, non ha certo il
monopolio della somministrazione dei servizi di cui l'utente lamenta
l'interruzione, ragione per cui egli potrebbe rivolgersi ad altre imprese
presenti sul mercato, fornitrici di analoghi servizi;
ritenuto
poi, sotto il profilo del fumus, che la piena liceità, nell'ambito
civilistico che qui interessa (essendo utile comunque evidenziare che la L.
547/1993 ha introdotto anche nel nostro ordinamento, il delitto di
"introduzione abusiva" o di "trattenimento contro la volontà di
chi ha il diritto di escluderlo" in sistemi informatici o telematici
"protetti da misure di sicurezza", art.615 ter c.p., norma posta a
tutela del c.d. domicilio informatico, inteso quale "spazio ideale e
fisico, di pertinenza della persona, al quale estendere la tutela della
riservatezza della sfera individuale ... quale che sia il contenuto dei dati
racchiusi in esso ... ed indipendentemente dallo scopo che si propone l'autore
dell'abuso", C.P. 4/9/1999, F.I., 2000, 133) della condotta del ricorrente
di svolgimento dell'attività di Port-scanning, consistente in "una serie
programmata di tentativi di accesso diretti ad evidenziare, in base alle
risposte fornite dallo stesso sistema attaccato, le caratteristiche tecniche del
medesimo", al fine di acquisire gli elementi per una successiva intrusione
o esclusivamente di conoscere le caratteristiche dell'altrui sistema o server,
adibito all'erogazione di determinati servizi in rete, è stata smentita dalla
documentazione fornita dalla ,resistente (all. 4 inerente i ripetuti tentativi
di accesso, in catena, effettuati dallo Iacarelli, nello stesso giorno, al server
di un cliente XXX spa, che era dotato di un programma "anti-intrusione",
in grado cioè di rilevare "i contatti non richiesti", con apposita
funzione di "allarme", e di digitare automaticamente un tabulato di
registrazione, c.d. log-file) e dall'audizione del XXX YYY, responsabile
dell'area che gestisce gli abusi commessi da clienti XXX spa su Internet, il
quale ha confermato che comunque `'una serie ripetuta di scansioni provoca un
impegno di risorse e attaccato e quindi un indebolimento operativo da cui
consegue un malfunzionamento, che andare dalla sola lentezza di risposta al
blocco del sistema attaccato", con evidente turbativa del servizio offerto
da XXX spa, e che, dal marzo 2001 al maggio 2001, prima della sospensione del
servizio di connettività ADSL allo I., vi erano state, a causa delle ripetute
scansioni a catena effettuate da quest'ultimo, diverse lamentele, da parte di
clienti XXX spa;
ritenuto
che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
PQM
Respinge
il ricorso ex art.700 c.p.c. proposto, ante causam, in data 17/7/2001, da I. I.,
in danno della XXX spa, in persona del legale rappresentante p.t., nel
contraddittorio delle parti e condanna il ricorrente al rimborso delle spese
processuali in favore della resistente... omissis
Si comunichi
Roma,
1/8/2001