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Diffamazione on line

La visibilità e le nuove tecnologie, ed un riconosciuto diritto di espressione on line a tutti, purtroppo pongono a serio rischio uno dei valori più importanti della persona: la sua credibilità, diginità, onore e reputazione. Contro la tendenza a parlar male di tutto e di tutti, occorre saper difendersi.

I Tribunali insegnano che le problematiche sono tante e diverse, perchè il problema non è solo giuridico, ma anche morale, sociale e comunicativo. Vediamo insieme alcune di queste tematiche:

La diffamazione nei social network e nelle “nuove” chat

Come riconoscere e difendersi dalle fake news

Diffamazione e compentenza territoriale (a quale Tribunale mi rivolgo) ?

Gla responsabilità del direttore di una testata giornalistica on line

 

La diffamazione On line – di: Bruno Fiammella (Pubblicato sulla rivista cartacea “In Iure Praesentia” del 2000; e sul sito www.filodiritto.com – per citazioni indicare anche il sito www.fiammella.it).

Indice: La diffamazione attraverso i servizi della rete: a) la posta elettronica e la mailing list; b) La rivista telematica; c) I newsgroup; d) La pagina Web; e) La chat. Conclusioni. Bibliografia.

La diffamazione attraverso i servizi della rete

L’epoca in cui viviamo è caratterizzata da molteplici cambiamenti dettati dalla imperante rivoluzione della cosiddetta information technology. Essa ha condizionato tanto il nostro “modus vivendi ” da mutare radicalmente i nostri costumi, le abitudini, le nostre condizioni di vita e di lavoro rendendo possibili e fattivamente realizzabili, alcuni comportamenti che, solo dieci anni or sono, erano frutto delle fantasie degli scrittori più audaci.
L’evoluzione causata da questa nuova tecnologia dell’informazione, apre le porte del nostro futuro verso una nuova era cosiddetta “telematica”. Con tale termine si definisce “il metodo tecnologico di trasmissione del pensiero a distanza mediante l’impiego di un linguaggio computerizzato che veicola informazioni automatizzate”; è un’epoca in cui, quindi, i tempi di trasmissione delle informazioni sono immediati.
L’avvento delle nuove tecnologie, le cosiddette autostrade dell’informazione, attestatane ed acclaratane l’utilità e necessità, ha tuttavia aperto la strada a nuove frontiere della criminalità. I diversi strumenti che la scienza pone nelle mani dell’uomo infatti, possono essere canalizzati in settori spesso differenti da quelli per i quali erano stati progettati, e gli stessi obbiettivi da raggiungere, divergono notevolmente dalle intenzioni originarie degli ideatori.
Da tempo ormai la comunità scientifica si sta occupando di quella branca della criminologia che studia e definisce le forme di reato legate alla tecnologia digitale, infatti, come tutti i cambiamenti che la collettività vive, anche le nuove tecnologie impongono ai criminali un processo di adattamento.
In sede di elaborazione di una disciplina normativa che fosse adatta ai nuovi comportamenti criminali, si crearono due correnti in dottrina.
La prima, più innovatrice, riteneva il doversi procedere attraverso la creazione di un capo autonomo del codice di diritto penale, avente ad oggetto tutte le nuove disposizioni, costruite ex novo, in base alle nuove esigenze, creando quindi una legge organica avente ad oggetto un nuovo bene giuridico meglio identificato come “bene giuridico informatico”. L’altra corrente, definita conservatrice, sosteneva invece che i beni giuridici da tutelare fossero gli stessi identificati in precedenza e che pertanto fosse sufficiente modificare le fattispecie già esistenti, meglio specificando alcuni comportamenti che, in passato, non potevano essere previsti, stante il livello di cognizione scientifica.
In alcuni paesi, come gli Stati Uniti, si è preferita la strada della emanazione di una nuova legge organica; altri, tra i quali l’Italia, hanno invece optato per il metodo evolutivo, aggiornando, con una serie di interventi, la legislazione penale previgente.
La legge 547/93 che nel nostro paese ne è scaturita, costituisce un ibrido in cui parte delle norme sono innovative e parte sono una modificazione parziale di disposizioni già esistenti.
Il problema si pone anche per le fattispecie come quella prevista dall’art. 595 c.p., la diffamazione, oggetto di questo studio, poiché si tratta di norme del codice penale emanate prima dell’avvento della tecnologia informatica. Tali reati, che non hanno subito una modifica con l’ingresso della l. 547/93, possono trovare applicazione anche in relazione alle “nuove” condotte di aggressione, alle nuove forme di attacco al bene giuridico tutelato ?
Occorrerà quindi verificare se e come sia possibile che si concretizzino le disposizioni normative già esistenti, cioè nel nostro caso, se sia possibile perpetrare attraverso i servizi messi a disposizione da internet, il reato di diffamazione, e constatare infine se ed in che modi sia opportuno un intervento legislativo.

a) La posta elettronica

La rivoluzione sancita dall’avvento della posta elettronica ha radicalmente cambiato il modo di comunicare attraverso la scrittura.
Quotidianamente nel cosiddetto “cyberspazio” milioni di messaggi vengono inviati attraverso la rete per arrivare direttamente nei computer dei destinatari. La praticità e la convenienza di tale sistema è notevole: un messaggio di posta elettronica ha un costo pari a quello della connessione, inferiore quindi alla posta ordinaria ed anche ad una telefonata, è immediato poiché arriva in pochi secondi, è inoltre molto più comodo di un fax poiché essendo ricevuto da un computer può essere utilizzato in altri programmi, e può consentire attraverso i cosiddetti file allegati ( attachment ), di trasmettere anche documenti apparentemente lunghi, eventualmente corredati da immagini e suoni. Ogni utente collegato a Internet può disporre di una propria casella postale virtuale (mail-box) a cui corrisponde il proprio indirizzo e-mail. Posta elettronica infatti è la traduzione del termine anglosassone electronic-mail e consiste semplicemente in un messaggio spedito o “inoltrato” attraverso un sistema di computer collegati in rete. I messaggi inviati possono essere immediatamente ricevuti, qualora i due utenti siano connessi nello stesso momento, oppure rimanere in attesa nella mail-box fino a quando il destinatario non si colleghi per “scaricarli” sul proprio computer. In ogni caso comunque, il passaggio intermediario del provider è indispensabile, in quanto è sul server che le e-mail vengono inviate dal mittente per essere poi ricevute sul computer del destinatario nel momento in cui quest’ultimo attiva la connessione.
Dal punto di vista giuridico i messaggi che circolano, via Internet, tramite la posta elettronica, devono essere considerati come corrispondenza privata e in quanto tali non possono essere violati. Infatti, l’art. 5 della legge 547/93 ha introdotto nell’art. 616 c.p. concernente la “violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza”, il quarto comma, in base al quale: “… per corrispondenza si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza”.
Con tale enunciato che “mira ad assicurare la tutela della segretezza della libertà della corrispondenza, garantita dall’art. 15 della costituzione” la corrispondenza telematica è stata giuridicamente equiparata a quella epistolare, assumendone pari dignità di tutela giuridica.
Il concetto quindi di riservatezza della corrispondenza deriva da precise disposizioni di legge e da una lunga e consolidata interpretazione giurisprudenziale che assimila qualsiasi comunicazione interpersonale alla corrispondenza “cartacea”. La segretezza “è una relazione che intercorre tra la conoscenza di cose o fatti e un determinato soggetto”. Il contenuto quindi di una e-mail deve rimanere di esclusiva del mittente e del destinatario, qualunque tipo di intromissione per la conoscenza, la divulgazione e l’utilizzazione del contenuto costituisce reato.
E’ importante verificare se, attraverso l’uso della posta elettronica, sia possibile configurare alcune fattispecie di reato costruite nella loro formulazione originale, e tuttora vigente, prima dell’utilizzo di questo strumento e quindi prima dell’entrata in vigore della normativa dettata dalla L. 547/93.
Vediamo innanzitutto se è possibile configurare il reato di ingiuria. L’art. 594 c.p. recita testualmente: “Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione”.
Alla nostra analisi è congeniale anche il secondo comma dell’art. 594 c.p. in base al quale “Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa”.
Dal combinato disposto del secondo comma dell’art. 594 c.p. e del quarto comma dell’art. 616 c.p., non sembra ci siano problemi nell’ammettere che alla comunicazione “con scritti o disegni” sia equiparata quella telematica tramite posta elettronica che trova così il suo naturale spazio di collocamento evitando al giurista problemi di tassatività o di interpretazione estensiva o analogica.
Poiché sappiamo che l’è-mail spedita oggi può essere letta dopo pochi istanti o dopo alcuni giorni dal destinatario, per valutare la sussistenza della condotta criminosa occorre individuare il momento in cui si perfeziona il reato, per capire se esso si concretizzi nel momento in cui il messaggio viene spedito o nel momento in cui viene letto dal destinatario. La percezione dell’offesa infatti, nonostante l’uso di tale innovativo mezzo di comunicazione, non sembra venire meno per cui, nel momento in cui il destinatario prende conoscenza del contenuto diffamatorio presente nel testo della e-mail, potremo considerarsi concretizzata la fattispecie tipica.
Altra ipotesi di reato da verificare è quella della diffamazione di cui al già citato art. 595 c.p. Il soggetto che invia messaggi contenenti offese all’onore o alla reputazione di terzi, può diventare soggetto attivo del reato se compie il tutto tramite e-mail ?
Sappiamo che il reato di diffamazione è un reato di evento che si consuma nell’istante in cui la manifestazione offensiva viene recepita da terzi, quindi nel momento in cui uno o più soggetti terzi prendono conoscenza del contenuto diffamatorio dell’e-mail. Nel caso di comunicazione fatta separatamente a varie persone (quindi se le e-mail sono indirizzate a più destinatari e giungono a conoscenza in tempi diversi), “il momento consumativo coincide con la seconda comunicazione”. La Cassazione afferma che “non occorre che la comunicazione avvenga simultaneamente”, “ed è irrilevante l’intervallo di tempo più o meno lungo tra le singole comunicazioni”.
La stessa Corte di Cassazione, in una recentissima pronuncia, si esprime in forma pienamente conforme a questa esposizione. Essa non solo afferma che sia la fattispecie dell’ingiuria quanto quella della diffamazione possano perpetrarsi tramite internet, ma ritiene tale possibilità addirittura “intuitiva”, per meglio dire, palese.
La Corte afferma, in particolare, che il reato di diffamazione si perfeziona nel momento in cui il messaggio, viene percepito da parte di soggetti che siano terzi rispetto all’agente ed alla persona offesa. Non è infatti necessaria la contestualità tra l’offesa e la sua percezione “ben potendo i destinatari trovarsi persino a grande distanza gli uni dagli altri, ovvero dall’agente”.
L’utilizzo di questo nuovo servizio quindi, non sembra porre delle limitazioni per la configurazione di queste fattispecie tipiche. Infatti l’attacco subito dal bene giuridico rimane invariato nella sua sostanza, le fattispecie normative degli art. 594 c.p. e 595 c.p., grazie all’intervento della L. 547/93 che ha parificato alla posta elettronica la desueta corrispondenza cartacea, trovano applicazioni anche per queste nuove condotte lesive dell’onore e della reputazione del singolo.

b) La rivista telematica

Quasi tutti i maggiori quotidiani, e non solo, hanno costruito la propria corrispettiva e sempre aggiornata copia diffusa per via telematica, la cosiddetta rivista on-line, e sicuramente, viste le prospettive, sarà questo il mezzo di informazione primario di un futuro non lontano.
Dal punto di vista legislativo, sorge il problema se tali riviste cosiddette “telematiche” possano godere della stessa tutela prevista per quelle cartacee, cioè se possa o meno applicarsi ad esse la legge sulla stampa n° 47 del 1948. Ciò può essere determinante in relazione al reato di diffamazione per comprendere se esso sia o meno perpetrabile tramite pubblicazione avvenuta on-line. Infatti, se è vero che molte riviste godono del corrispettivo cartaceo, nel quale caso l’eventuale reato troverebbe facilmente una sua consueta collocazione, è altrettanto vero che non può sottovalutarsi la necessità di tutela giuridica anche per la divulgazione di notizie infamanti avvenuta via internet, altrimenti si correrebbe il rischio di punire diversamente uno stesso comportamento a seconda del mezzo attraverso il quale viene perpetrato.
Il problema della rivista telematica è il problema della sua registrazione così come previsto dall’art. 5 della legge 8 febbraio 1948.
Poiché la norma giuridica, una volta promulgata, si oggettivizza, separandosi in parte dalla realtà storica durante la quale fu emanata, e va rapportata alla reale situazione esistente nel momento della sua applicazione, nulla sembra ostare alla possibilità di una registrazione delle riviste elettroniche, sebbene non siano esplicitamente previste dalla legge, purché posseggano i requisiti indispensabili previsti dalla normativa stessa. E’ quindi necessario stabilire se l’immissione di dati e notizie sulla rete sia equiparabile alla pubblicazione effettuata tramite la cosiddetta stampa tradizionale.
La dottrina, come in molti altri casi, si presenta divisa su questo aspetto. Da un lato vi è chi asserisce che la rivista telematica non possa considerarsi come carta stampata e che pertanto esulerebbe dalla applicazione della legge del 1948 la quale prevede esplicitamente all’art. 1 che: “Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”.
Tale definizione escluderebbe le riviste on-line dalla applicazione della norma in quanto non compatibili con la definizione di stampa.
Altra parte della dottrina, ritiene, a contrario, che tale tipo di interpretazione sia solo in parte corretta, e cioè nel momento in cui limita l’applicazione alle riviste telematiche di alcuni regimi sanzionatori tipici del diritto penale, civile o amministrativo; tuttavia, si afferma l’innegabilità per le riviste telematiche del requisito “ontologico” e “finalistico” previsto dalla legge come requisiti minimi ai fini della registrazione di un periodico, tanto da arrivare ad equiparare la rivista telematica a quella cartacea.
Tale indirizzo è stato avallato da una sentenza del Tribunale di Roma, il quale, in merito alla richiesta di registrazione presentata dal direttore della rivista giuridica on-line “Interlex”, si è espresso in senso favorevole, evidenziando come nella rivista fossero presenti i requisiti “ontologico” e “finalistico” delle pubblicazioni su stampa regolate dalla legge n°47 del 1948, e ritenendo che la rivista avesse il carattere essenziale “requisito ontologico” e gli scopi “requisito finalistico” tipici di un giornale o di un periodico.
A sostegno di questa tesi si pone anche la Corte di Cassazione che ha affermato che nel concetto di “periodico” è compresa ogni pubblicazione periodica “né a fondare l’esclusione dalla tipologia può valere il fatto che il messaggio di cui è portatrice (la pubblicazione) sia trasmesso in tutto o in parte con mezzi diversi dalla stampa tradizionale”.
Rebus sic stantibus, la questione va affrontata facendo una premessa di fondo : l’utilizzo di queste nuove tecnologie per la diffusione del pensiero e delle informazioni apre senza dubbio delle frontiere ancora inesplorate dal legislatore e dalla giurisprudenza. E’ inevitabile che alcune fattispecie normative, costruite circa 50 anni or sono si rivelino in parte inadeguate per una tutela ottimale della odierna realtà oggettiva, poiché se il legislatore già nel 1948 avesse potuto prevedere la nascita e diffusione di internet, sicuramente avrebbe dato vita a delle norme più adeguate. Ciò non toglie che se si va a guardare la ratio normativa ispiratrice della legge ci si accorge che le limitazioni poste al diritto di cronaca ed alla libera manifestazione del pensiero non si modificano con il mutare dello strumento attraverso cui viene esercitato questo diritto costituzionale.
Se l’attacco al bene giuridico (nel caso della diffamazione all’onore ed alla reputazione) è perpetrato attraverso uno strumento diverso ma con delle modalità riconducibili alle previsioni normative senza incorrere nel rischio di una interpretazione estensiva o analogica della norma, allora non dovrebbero esserci problemi nella applicazione delle vecchie disposizioni; “riguardo, tuttavia, all’estensione della nozione di stampa periodica alla diffusione on-line di testate telematiche, … si tratterebbe di interpretazione … evolutiva del dettato della norma”.
Non si vuole in questa sede negare la necessità di un intervento del legislatore per adeguare alcune norme alla evoluzione dei tempi, tuttavia si sostiene come non manchino, nella normativa esistente, degli spiragli che lasciano un margine di tutela per delle fattispecie di reato la cui diversità sarebbe solo nel mezzo utilizzato e per le quali, l’applicazione delle norma penale esistente non costituisce violazione del principio di tassatività o determinatezza della fattispecie. Nel caso qui analizzato, concernente il reato di diffamazione, nulla sembra ostare alla sua applicazione anche nella ipotesi in cui tale reato avvenga tramite rivista telematica.
La rivista pubblicata on-line infatti consente sia la “comunicazione con più persone” prevista dall’art. 595 c.p., sia l’applicazione del terzo comma, ovvero dell’aggravante nel caso in cui l’offesa è recata col mezzo della stampa o con “qualsiasi altro mezzo di pubblicità”. Esistono infatti degli spiragli interpretativi e giurisprudenziali che accolgono la rivista telematica nella più amplia definizione di stampa, così da permettere che tale tipo di pubblicazione, possa a tutti gli effetti considerasi ricompressa nella definizione data dal legislatore di “un altro mezzo di pubblicità”.
Nel 1997 il Tribunale di Teramo ha affermato che: “L’abuso del diritto di cronaca può concretarsi anche tramite diffusione di messaggi via internet, poiché il mezzo di diffusione non modifica l’essenza del fatto, valutabile alla stregua dei normali criteri che governano il libero e lecito esercizio del diritto di cronaca”.
Ancora lo stesso Garante della concorrenza nel mercato, nonostante la valenza di tali affermazione non abbia per un giurista lo stesso peso di una interpretazione giurisprudenziale, ha affermato che “Internet è, e deve essere considerato, un veicolo pubblicitario”.
Inoltre, non si comprende perché il legislatore che in passato ha ammesso nelle definizione di stampa i periodici diffusi tramite la radiodiffusione sonora e la video diffusione di immagini, la musicassetta ed il nastro magnetico, non debba estendere tale tutela anche alle pubblicazioni on-line debitamente registrate presso il Tribunale di competenza.
Ancora la Giurisprudenza, implicitamente riconosce l’esistenza di tali pubblicazioni telematiche quando afferma che “…E’ ammissibile ai sensi dell’art. 65 L. marchi, la pubblicazione predetta dell’ordinanza concessa ex. art. 63 L. marchi, con la quale si inibisce l’uso di un marchio, e la pubblicazione può essere ordinata anche su sito Internet”.
Una pronuncia invece che solo apparentemente sembra avallare questa tesi e che invece deve leggersi con la dovuta attenzione e circospezione è quella emessa dal Tribunale di Napoli che, nel 1997 ha affermato che il titolare di un dominio internet ha gli obblighi del proprietario di un organo di comunicazione, poiché la rete internet, quale “sistema internazionale di interrelazione tra piccole e grandi reti telematiche” è equiparabile ad un organo di stampa.
Senza dubbio l’equiparazione è eccessiva ed anche qui connota la poca dimestichezza che talvolta accompagna gli operatori del diritto con una serie di aspetti tipicamente tecnico-informatici.
Il “nome di dominio” o DNS infatti, nient’altro è che una sorta di indirizzo o meglio di codice numerico presso cui è rintracciabile un determinato sito web, ed il motivo per cui viene indicata una o più parole invece di un codice numerico è intuitivo. Nessuno riuscirebbe a ricordare svariati codici numerici dei relativi siti, al contrario, la sostituzione del codice con una o più parole rende la ricerca molto più semplice. Paragonare il titolare del nome di dominio ad un direttore di stampa periodica, é una forzatura. Non si può pretendere innanzitutto che tale professione, quella concernente il diritto d’informare e di essere informati venga svolta da non professionisti, ne è plausibile porre sullo stesso piano la responsabilità di chi immette informazioni sulla rete come privato cittadino rispetto a chi invece le immette esercitando una professione, altrimenti si finirebbe per vincolare il “content provider” ad un controllo sui dati immessi in rete al fine di evitare la commissione di illeciti.
Tutto ciò ci induce ad affermare, con una certa serenità, come la rivista telematica è oggi una realtà editoriale senza dubbio parificabile, anche sotto il profilo della tutela legislativa, a quella cartacea, potendosi quindi anche tramite essa perpetrare il reato di diffamazione.
Non è da escludere tuttavia la necessità di un intervento legislativo chiarificatore non potendosi permettere che un diritto fondamentale come quello della libera manifestazione del pensiero, ed in una sua accezione particolare, il diritto di cronaca, possano lasciarsi ad una mera interpretazione giurisprudenziale.

c) I newsgroups

I cosiddetti newsgroups sono un insieme di aree di discussione, diffuse tramite internet su scala mondiale, relative a qualsiasi argomento immaginabile : dalla cucina alla politica, dalla scienza allo sport, alla natura, alla letteratura e cosi via. Possiamo asserire che ogni area ha un suo argomento oggetto di discussione.
Ogni gruppo può avere o meno un moderatore che garantisce il rispetto di alcune regole “interne” la cui violazione può causare l’esclusione dal gruppo stesso.
E’ singolare come la diversità dello strumento comunicativo in questo caso non abbia per niente stravolto i costumi sociali, ma ne sia uno specchio: anche qui infatti, la necessità di autoregolamentarsi nasce dall’esigenza di valorizzare alcune condotte comportamentali che, in un contesto sociale, non possono essere trascurate per il bene della collettività.
La caratteristica del newsgroup è che i messaggi diffusi in esso da parte di un solo utente sono potenzialmente leggibili da chiunque sia iscritto al gruppo, per cui, nell’ambito di una lista di alcune centinaia di iscritti, le affermazioni di ognuno si potrebbero paragonare a quelle fatte in un pubblico comizio, in una pubblica piazza o durante un’assemblea.
Questi gruppi non richiedono una particolare procedura di iscrizione; tramite e-mail ciascun utente invia dei messaggi a questa sorta di “bacheca virtuale” così che ciascun iscritto possa potenzialmente leggerli collegandosi ad un newserver (servitore di news) attraverso un programma detto newsreader (lettore di news) che può essere gratuitamente prelevato (tramite procedura di download) dalla rete stessa.
Un newsgroup è dunque simile ad una enorme bacheca elettronica destinata a contenere il contributo di chiunque voglia esprimere la propria opinione sull’argomento trattato nell’area.
La nascita dai newsgroup si deve all’esigenza di mettere in contatto tra loro persone che hanno in comune un interesse specifico e, come tutte le risorse di Internet, il loro uso si è sviluppato, in un primo tempo, principalmente in ambito accademico con l’obiettivo di agevolare la collaborazione tra ricercatori impegnati in progetti comuni. Oggi è realmente difficile quantificare esattamente la dimensione del fenomeno.
La mole di informazioni che transitano attraverso i newsgroup è notevole, quelli più frequentati possono ricevere anche centinaia di messaggi al giorno. Ogni gruppo inoltre ha una propria denominazione dalla quale si può risalire al suo contenuto. Ad esempio, il newsgroup “it.diritto” contiene interventi concernenti la materia giuridica e di conseguenza è nella maggior parte frequentato da chi studia, o esercita una delle professioni forensi.
Quale allora potrebbe essere la differenza di questo servizio rispetto alla mailing list ? Probabilmente, la mailing-list, si adatta maggiormente nel caso in cui il numero di persone interessate all’argomento non è eccessivamente elevato, i newsgroup si prestano meglio quando il tema è di interesse più generale.
I newsgroup infine possono essere creati da ogni utente “e fanno capo di solito ad una pluralità di elaboratori che conservano una copia del messaggio inviato ed utilizzano particolari procedimenti per sincronizzare i dati immessi, in modo che da qualsiasi news-server, che ospita quell’area di discussione destinataria dell’intervento, possano essere consultati i messaggi di più recente inserimento.”
Abbiamo detto che ogni utente iscritto invia una e-mail al gruppo e potenzialmente ogni individuo può, leggendola, venirne a conoscenza. Tuttavia esiste una piccola diversità rispetto alla posta elettronica: essendo il newsgroup frequentato da centinaia di utenti, è probabile che ognuno di essi, una volta collegato al server e dopo aver scaricato i messaggi, decida di leggerne solo alcuni in quanto gli altri, in base all’oggetto specificato, non attirano la sua attenzione. La domanda da porsi quindi è quella di stabilire se è sufficiente il semplice invio ad un newsgroup di una e-mail diffamatoria per perpetrare il reato oppure occorre che specificamente questa mail venga letta da qualche utente.
La questione non riveste una eccessiva rilevanza pratica in quanto a causa del collegamento a cui sono sottoposti i server depositari delle news, una stessa mail può essere ricompresa su più server per cui la potenzialità di utenti collegati lascia facilmente supporre che almeno uno, statisticamente, legga il messaggio diffamatorio. Tuttavia la necessità della percezione da parte di terzi della affermazione offensiva è elemento indispensabile per il configurarsi dell’evento e quindi della fattispecie.
Non vi sono dubbi sulla applicabilità della tutela prevista dall’art. 595 c.p. stante la parificazione operata dal novellato testo dell’art. 616 c.p. tra la lettera cartacea e quella elettronica.
Vi è, infine, un nuovo aspetto del problema che si presenta per i newsgroup tutte le volte in cui vi sia in essi un moderatore.
Ci si chiede cioè se sia possibile attribuire al moderatore una responsabilità simile a quella dell’editore di una rivista, se cioè egli possa essere responsabile indirettamente delle notizie divulgate tramite il servizio di cui è gestore e moderatore, garante quindi del rispetto delle regole del gruppo stesso.
La risposta sarà negativa se prendiamo in considerazione i seguenti argomenti : in primo luogo non sembra paragonabile il newsgroup ad una rivista cartacea o elettronica poiché non ne possiede i requisiti previsti dalla legge; il moderatore non può essere giuridicamente raffrontato ad un editore in quanto egli non è legato da alcun rapporto di lavoro o di collaborazione con gli utenti del gruppo e pertanto allo stesso non può essere riconosciuta una responsabilità ex art. 57 c.p.; le regole del newsgroup a cui sono sottoposti gli utenti sono semplicemente delle disposizioni che spesso garantiscono da eventuali intromissioni di mailing-spam, ovvero di posta spazzatura, cioè di posta indesiderata in quanto non concernente l’oggetto della discussione.
E’ pur vero tuttavia che spesso i moderatori escludono alcuni soggetti quando ritengono che il loro comportamento possa dar luogo a delle fattispecie di reato, ma come già ribadito in precedenza e come ribadito dalla giurisprudenza, il “news-server si limita a mettere a disposizione degli utenti lo spazio ‘virtuale’ dell’area di discussione e nel caso di specie, trattandosi di newsgroup moderati, non ha alcun potere di controllo e vigilanza sugli interventi che vengono eseguiti”.
Inoltre, così come ribadito dalla giurisprudenza, il messaggio inviato da un privato cittadino ad un newsgroup, “non può essere qualificato … come esercizio del diritto di cronaca giornalistica, non essendo possibile rintracciare gli estremi del carattere giornalistico dell’attività svolta e l’intento lucrativo proprio di ogni attività professionale”.
Possiamo quindi iniziare a trarre le prime conclusioni: il service provider non può essere giuridicamente paragonato ad un direttore di stampa periodica e non sarà di conseguenza obbligato a monitorare l’offensività dei contenuti tramite suo server divulgati per mezzo di messaggi presenti sui newsgroup. “Da ciò si evince che la semplice immissione di dati in aree di pubblico accesso da parte di un privato cittadino non equivale alla pubblicazione su stampa cartacea”.
Inoltre il cosiddetto webmaster o moderatore del gruppo non sarà chiamato a rispondere personalmente per le attività svolte dal service provider poiché non gli si potrebbe chiedere di controllare il contenuto dei messaggi né di monitorare l’attività svolta nel newsgroup; infatti, così come affermato dalla già citata sentenza del Tribunale di Roma, egli difetterebbe di “legittimazione passiva”.
E’ limpida, dunque, l’affermazione della non assimilabilità dell’invio di messaggi ad un newsgroup alla pubblicazione di un articolo su una testata giornalistica: non potendosi dunque, profilare alcuna ipotesi di diffamazione a mezzo stampa.

d) La pagina Web

Le possibilità di comunicazione che internet consente sono, come abbiamo visto, numerose. Certamente la pagina web rappresenta lo strumento più efficace nell’ipotesi in cui si voglia offrire un servizio completo e multimediale.
Ciascun utente, può, avendo a disposizione dello spazio virtuale, creare la propria pagina. Oggi, accanto alle pagine dei singoli, esistono e trovano un riconoscimento i siti giuridici delle più importanti società private, istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali. Lo spirito di democrazia su cui è fondato questo sistema di comunicazione consente a chiunque lo voglia di risultare in questa nuova società virtuale, “visibile”. Tralasciando gli sviluppi economici che questa nuova forma di businnes ha creato, occupiamoci di alcuni degli aspetti tipicamente giuridici.
Ogni sito è raggiungibile tramite indirizzo internet, genericamente composto dalla triplice sigla www (abbreviazione di word wide web), dal nome di dominio e dal suffiso (.it, .com. .org .net …) identificativo della nazione, del tipo di attività commerciale o meno a cui il sito fa riferimento. Il nome di dominio deve essere pertinente con la società, con l’attività realmente effettuata o comunque con il nome del titolare.
Tale aspetto può essere importante in relazione al reato di diffamazione. Infatti può accadere, come effettivamente è si è verificato, che un soggetto utilizzi impropriamente un nominativo, ad esempio un nome molto conosciuto, al fine di indirizzare il maggior numero di utenti nel proprio sito. E’ il classico “specchietto per le allodole”. Tale stratagemma potrebbe garantire al titolare del sito un incremento notevole delle utenze proprio grazie allo sfruttamento di un nome di un personaggio pubblico.
E’ quanto accaduto all’attrice Serena Grandi. Il titolare del sito in questione infatti, aveva usato il nome del noto personaggio al fine di rendere più visibile la sua pagina web, nella quale vi era pubblicato del materiale pornografico, il tutto, ovviamente, nella più totale estraneità della attrice.
Considerato inoltre, così come ribadito in precedenza, che la pubblicazione su internet è sottoposta allo stesso regime giuridico di qualunque altra pubblicazione cartacea o tradizionale, la registrazione di un domain name da parte di un soggetto che non sia titolare, costituisce atto di concorrenza sleale, e di contraffazione.
Inoltre, l’aver indotto il consumatore a credere che la produzione del materiale pornografico presente sul sito, fosse opera della attrice, ha causato un ingiusto profitto per il titolare del sito, un inganno per gli utenti, ed un danno per la stessa attrice. Danno all’immagine, all’onore e alla reputazione della Grandi.
Anche questa problematica tuttavia va osservata sotto un profilo transnazionale e ci riconduce ad una delle affermazioni iniziali e cioè che tutti gli aspetti relativi alla grande rete non possono essere risolti esclusivamente attraverso delle soluzione “personalizzate” o nazionali, ma per mezzo di una concertazione politica e legislativa.
Infatti, il tipico atteggiamento di chi “naviga” (termine utilizzato per definire il comportamento del soggetto che si sposta da un sito internet ad un altro) è quello di spostare la propria attenzione rapidamente da una pagina web ad un’altra senza un percorso preconfigurato, ma al contrario, seguendo una “rotta” in continua evoluzione dettata dai propri interessi, dalle proprie sensazioni e curiosità. Così che il cybernauta si ritroverà di volta in volta tra le maglie di un sito americano, francese, o italiano, ricadendo, nel breve spazio di pochi minuti, sotto il regime giuridico di diverse legislazioni e differenti sistemi politici.
A quale ordinamento faremo richiamo ? Se il testo da lui inserito è di contenuto diffamatorio, in quanto lesivo dell’onore o della reputazione di altro individuo, per esempio di nazionalità italiana, quid iuris ?
Che tipo di giurisdizione, dovrà essere applicata per tutelare gli interessi della parte lesa ? Dove dovremo considerare commesso il reato ?
Le problematiche di approccio diventano quindi di più ampio raggio e, varcati i confini nazionali, ne rivestono uno trasnazionale.
Le conclusioni apparentemente semplici, e cioè di concertare una politica degli Stati finalizzata alla emanazione di un “testo unico” normativo che abbracci tutto ciò che riguarda internet, non tiene conto di un rilevante aspetto del problema, quello della diversità degli ordinamenti penali presenti all’interno delle differenti legislazioni statali.
Il problema riveste delle conseguenze socio culturali abbastanza considerevoli visto che non è concepibile, dato il noto brocardo “ubi societas hominum, ibi ius” pretendere di omogeneizzare, amalgamare a tal punto le nostre collettività, fino a stravolgere le condotte radicate nell’humus degli abitanti di una nazione al fine di creare un unico sistema di tutela penale.
Insomma, se il diritto è fenomeno sociale, e se esso esprime i valori che una collettività porta in se, frutto della propria storia, origini, tradizioni, costumi, è impensabile una globalizzazione degli stessi senza un radicale mutamento ed avvicinamento del sentire sociale.
Inoltre, il tentativo di creare delle barriere, dei vincoli od anche solo delle limitazioni all’interno di internet, solleva e solleverà sempre una serie di reazioni da parte di coloro che, lecitamente od illecitamente ritengono questo “spazio” non vincolabile o assoggettabile ad alcun tipo di censura, restrizione o regolamento che dir si voglia.
E non si tratta di una minoranza né tanto meno di opinioni da sottovalutare visto che il fenomeno è in continua evoluzione e sta letteralmente sancendo un cambiamento socio-culturale, influenzando in parte l’economia, la comunicazione, i criteri di uguaglianza e l’idea stessa di democrazia.
La recente sentenza della corte di Cassazione relativa proprio ai problemi della applicabilità o meno dell’art. 6 del nostro codice penale, sembra già gettare un pò di luce per gli operatori del diritto. La sentenza trae spunto da un reato, anche qui, di diffamazione. Su un sito internet erano stati effettuati dei giudizi offensivi e diffamatori sulla personalità e sul comportamento di una persona.
In prima istanza il Tribunale del riesame di Genova aveva rigettato l’istanza di appello ravvisando ” il difetto di giurisdizione della Autorità giudiziaria Italiana per il fatto che i siti internet ” in oggetto ” risultavano pubblicati all’estero ed il reato doveva considerarsi commesso al di fuori del territorio nazionale “.
La Cassazione ha completamente stravolto la motivazione del Tribunale, cassando la sentenza e statuendo in diritto che il reato di diffamazione è un reato di evento che si perfeziona al momento della percezione del messaggio offensivo da parte di terzi rispetto all’agente ed alla persona offesa. Pertanto avremo una prima fase in cui lo scritto o il disegno o l’immagine diffamatoria vengono inseriti in rete, una seconda fase in cui vengono percepiti dall’utente. La Corte asserisce che il comma II dell’art. 6 c.p. stabilisce che il reato si considera commesso nel territorio italiano quando su di esso si sia verificata in tutto o in parte l’azione o l’omissione ovvero l’evento che ne sia conseguenza. Per tali motivi, poiché l’evento si è concluso nel nostro Stato, sebbene la condotta di immissione delle dichiarazioni sia avvenuta all’estero, la competenza sarà del nostro organo giurisdizionale.
Altre problematiche possono sorgere in relazione ad alcuni aspetti tecnici e processuali. Infatti, poiché il reato di diffamazione è un reato perseguibile a querela entro novanta giorni dalla divulgazione della notizia o comunque dall’avvenuta conoscenza del fatto, come risalire alla traccia della data di pubblicazione di un sito o all’interno di essa alla traccia della data di una dichiarazione potenzialmente diffamatoria ?
Sappiamo che la data di pubblicazione e’ facilmente riscontrabile per le pubblicazioni cosiddette ordinarie o cartacee, come invece regolarsi per i siti intenet e quindi per le pagine web ?
Mentre infatti alcune tracce della data di pubblicazione e realizzazione di una pagina non sono modificabili facilmente altre lo possono essere. Quelle modificabili sono: la data di creazione e modifica del file di creazione della pagina html, quelle meno modificabili sono: il file di log del server che ospita il sito. Ed è probabilmente attraverso un rapido accesso ai tabulati del service provider che si potrà ottenere copia di questi documenti al fine di impostare una adeguata difesa processuale.

e) La chat

L’affascinante mondo della chat ha istituito un nuovo sistema di comunicazione fino ad ieri sconosciuto. Il termine “chat” deriva dalla più lunga “Internet Relay Chat“, ovvero, dal verbo anglofono “to chat” che significa appunto chiacchierare e la sua traduzione letterale è : “conversazione attraverso Internet”.
Essa consente di coniugare il testo scritto, tipico delle lettere cartacee o della posta elettronica, con la simultaneità del dialogo, fino a poco tempo fa, privilegio esclusivo delle comunicazioni telefoniche o radio-amatoriali.
E’ dunque una conversazione fra più utenti condotta tramite Internet, è particolarmente conveniente in quanto ogni soggetto, collegandosi al proprio server attraverso appositi programmi gratuiti, ha la possibilità di introdursi in una o più aree tematiche di discussione aventi ad oggetto, anche qui come nei newsgroup, i più disparati argomenti. Il tutto sostenendo esclusivamente i costi di una chiamata urbana, quella appunto al “nodo internet” più vicino. E ciò indipendentemente dalla collocazione geografia degli altri partecipanti. La comunicazione avviene in appositi canali o “stanze” che possono essere pubblici, o privati, protetti eventualmente da una password, ai quali si può accedere solo dopo un invito esplicito da parte di uno dei cosiddetti operatori “op”.
Uno dei grandi vantaggi offerti dalla comunicazione via computer è la possibilità di entrare in contatto con persone lontane in tempo reale, attraverso il testo che, nello stesso momento in cui viene digitato, è letto dal destinatario o interlocutore.
La possibilità di comunicare in forma privata o pubblica, ha dei risvolti giuridici che non possono essere sottovalutati.
Infatti, in relazione alla comunicazione privata, è chiaro che essa consente il dialogo anche tra soggetti che si scambiano delle informazioni illegali, con l’unica diversità che, rispetto alle comunicazioni telefoniche, questo nuovo universo presenta delle difficoltà oggettive nella individuazione degli effettivi utenti.
Primo fra tutti il problema relativo alla identità personale degli interlocutori. In chat infatti ogni utente utilizza uno pseudonimo o nick – name. A ciò si aggiunge il fatto che, anche qualora si riuscisse a risalire all’IP (numero di protocollo assegnato dal server al momento del collegamento), non è detto che, ad utilizzare il computer quel giorno a quella data ora fosse esattamente la persona titolare dell’abbonamento di fornitura di accesso ad internet. Potrebbe infatti trattarsi di un familiare, di un dipendente all’interno di una azienda, o addirittura potrebbe essere una persona completamente estranea, ad esempio un hacker (o pirata informatico che dir si voglia) che sia riuscito ad interfacciarsi in forma illecita al computer di un altro utente mascherando la propria identità.
La chat, nella sua minor parte, è pur sempre un ricettacolo di informazioni illecite. La possibilità di celare la propria identità può senza dubbio avallare il comportamento criminale latente di alcuni individui altrimenti insospettabili.
E ‘ stato infatti riscontrato che attraverso la comunicazione in chat avviene uno scambio di appuntamenti o informazioni relative allo spaccio di sostanze stupefacenti, armi, immagini di pedo-pornografia.
Relativamente a questa analisi, la domanda da porsi è se, attraverso tale strumento possa essere punita la condotta diffamante di chi divulga informazioni lesive del decoro, onore, o reputazione di un soggetto.
Una volta individuato il canale pubblico di discussione che si ritiene appropriato, vi si può accedere, ed è come se ci si trovasse in una stanza o piazza virtuale in cui ciascun utente è identificato dal proprio nick – name. Si può così dar luogo ad un dialogo proprio come avverrebbe nella realtà, con l’unica differenza che, le parti sono lontane, ciascuna comodamente seduta davanti al proprio personal computer.
Nel caso di affermazioni diffamatorie quindi, nulla nega che vengano “pronunziate” in pubblico.
L’art. 595 c.p. recita che “Chiunque, comunicando con più persone …”. C’è da chiedersi se il requisito indispensabile della comunicazione possa considerarsi integrato anche quando lo strumento sia quello appunto della chat. Considerando che la comunicazione di cui stiamo parlando è di tipo telematico, cioè una comunicazione “che si giova delle tecnologie informatiche per le telecomunicazioni”, e considerando che con l’entrata in vigore della L. 547/93, le comunicazioni informatiche e telematiche hanno avuto il giusto riconoscimento da parte del legislatore, non sembra si possano muovere eccezioni sulla legittimità di una tutela esplicata anche nei confronti di ogni sorta di comunicazione avvenuta proprio tramite una delle forme tipiche attraverso cui si esplica la comunicazione telematica che è, appunto, la chat.
Possibilità dunque di configurare la fattispecie di cui all’art. 595 c.p., anche se le affermazioni avvengono sui canali IRC. Tuttavia, le problematiche verso cui si va incontro sono di tipo processuale, in particolare in sede probatoria. Dimostrare in sede processuale le dichiarazioni diffamatorie intervenute in una chat, causa agli operatori del diritto, una serie di nuovi problemi con cui confrontarsi : innanzitutto occorrerebbe uno strumento certo che consenta la registrazione dei file di log della chat avvenuta nel giorno e nell’ora in questione. Considerando l’ingente mole di lavoro a cui è sottoposto un server, già questa prima richiesta determina un primo oggettivo rallentamento dei lavori. In secondo luogo, occorrerebbe agire per tempo poiché la denuncia per diffamazione deve avvenire entro novanta giorni dal fatto di reato o comunque dal momento in cui se ne è venuti a conoscenza. Si potrebbe fare una copia del file di log del proprio computer che tuttavia, potendo essere facilmente modificato da chiunque, non può avere quella rilevanza probatoria che invece necessita. Questo documento potrebbe essere allegato alla denuncia presentata alla autorità giudiziaria in attesa di ottenere l’autorizzazione ad estrarre copia del file di log direttamente dal service provider.
Altro problema è poi rappresentato dall’anonimato della chat che, come già esposto in precedenza, renderebbe meno agevole l’individuazione dell’effettivo autore delle dichiarazioni infamanti.
Come si evince facilmente, le procedure diventano senza dubbio più farraginose e meno agevoli, specie qualora non si possegga una competenza ad hoc in materie delicate come quella del diritto dell’informatica. Si incomincia a profilare la necessità di affiancare agli operatori del diritto, una serie di assistenti dotati di competenze tecniche e di cognizioni giuridiche specifiche nella materia in oggetto.

Conclusioni

La rivoluzione che stiamo vivendo non è esente da problematiche e dai rischi ad essa connessi. La possibilità, in fieri, data ad ognuno di comunicare con tutti, può trasformare ogni individuo in un veicolo consapevole o meno di informazioni errate, fuorvianti o viziate che possono ricadere su Stati, gruppi o altri singoli.
Ecco perché probabilmente occorrerà tenere sempre ben demarcato il confine tra l’informazione che proviene dal privato, rispetto a quella che scaturisce da un professionista quale è il giornalista; né si può pretendere che chi esercita tale professione sia sottoposto agli stessi vincoli o doveri, in una parola alle stesse responsabilità rispetto ad un privato. Appare evidente come le problematiche che internet pone non sono certamente limitate ai possibili usi illeciti di queste nuove forme di comunicazione. L’attenzione del legislatore andrebbe in questa fase rivolta anche ad alcuni importanti aspetti di tipo procedurale, come l’accertamento del fatto di reato, l’individuazione dell’effettivo responsabile e del locus commissi delicti, e della possibilità di un concreto intervento nel caso in cui il sito, o l’autore si trovino all’estero.
Il criterio di responsabilità penale personale, la necessità di rispettare il principio di colpevolezza non possono essere travalicati attraverso una generica e onnicomprensiva ascrizione di responsabilità a tutti i soggetti che entrano all’interno del processo divulgativo delle informazioni per via telematica. A ciascun partecipe va addotta le responsabilità relativa alla propria condotta, alle proprie competenze, qualifiche ed operato. Ecco perché non possono essere penalmente parificate, sotto il profilo della punibilità, le differenti e variegate forme di responsabilità relative all’operato del direttore di una rivista, di un service provider, di un utente privato che gestisce in forma personale la propria pagina web.
In conclusione sembra opportuno riportare, quanto già sapientemente espresso, cioè che “il progresso non è mai buono o cattivo in sé. E’ l’utilizzo che ne fa l’uomo che può renderlo cattivo”. L’uomo può essere soggetto attivo di un reato, la Rete soltanto uno fra i possibili mezzi. Avv. Bruno Fiammella

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